Fac simile perizia di stima rivalutazione partecipazioni Word

La perizia di stima per la rivalutazione delle partecipazioni è un documento tecnico e giurato volto a determinare il valore fiscale di quote o azioni non quotate di una società, con lo scopo principale di sostituire il costo storico con un valore periziato che diventi nuovo costo fiscalmente rilevante. Tale operazione ha effetti immediati sulle future determinazioni delle plusvalenze in caso di cessione, poiché “sterilizza” la tassazione al 26% sulle plusvalenze generate dalla differenza tra prezzo di vendita e costo storico, condizionando l’imposizione secondo il nuovo valore periziato.

Come scrivere perizia di stima rivalutazione partecipazioni

La redazione di una perizia di stima per la rivalutazione delle partecipazioni richiede un approccio metodico, professionale e conforme ai requisiti normativi: si parte dall’incarico formale e documentato al perito, si raccolgono e si analizzano i documenti societari e contabili, si definisce la data di riferimento della valutazione e si sceglie la metodologia di stima più appropriata in relazione alla natura, alla dimensione e al mercato della società partecipata. Il documento deve esplicitare l’oggetto della perizia, la finalità fiscale della rivalutazione e la data di riferimento che, per le opzioni ordinarie, è il 1° gennaio dell’anno di rivalutazione. In tale data il valore della partecipazione viene determinato come frazione del patrimonio netto della società partecipata, tenendo conto delle rettifiche necessarie sugli elementi patrimoniali, economici e finanziari che incidono sul valore complessivo dell’impresa.

Il perito incaricato deve essere un professionista iscritto agli albi previsti: dottori commercialisti, esperti contabili, ragionieri periti commerciali o revisori legali regolarmente iscritti. La perizia, oltre ad essere redatta secondo principi tecnici e di diligenza professionale, richiede l’asseverazione da parte delle cancellerie competenti, dei giudici o dei notai nei casi e secondo le modalità previste dalla disciplina, e la conservazione della perizia e delle relative ricevute d’imposta presso il contribuente. È fondamentale dichiarare e documentare l’assenza di conflitti di interesse e le fonti informative utilizzate, nonché le eventuali limitazioni o assunzioni non verificabili che possano incidere sul grado di attendibilità del valore determinato.

La perizia deve contenere una sezione che descrive i documenti e le informazioni esaminate: bilanci d’esercizio degli ultimi esercizi, situazioni infrannuali e report gestionali, statuto, libro soci, patti parasociali, contratti significativi, piani industriali e proiezioni, verbali assembleari e altri elementi utili. La ricostruzione analitica del patrimonio netto contabile e delle rettifiche patrimoniali è un passaggio cruciale se si ricorre al metodo patrimoniale (net asset value o adjusted net asset value), mentre l’analisi dei flussi di cassa prospettici, dei margini e degli investimenti è indispensabile se si adotta il metodo dei flussi di cassa scontati (DCF). L’uso dei multipli di mercato richiede invece un confronto con società comparabili o transazioni analoghe e un’attenta valutazione delle rettifiche per controllo, illiquidità o differenze dimensionali e settoriali.

È opportuno che la perizia espliciti la metodologia principale adottata e i metodi alternativi considerati, motivandone la scelta in relazione alle caratteristiche specifiche dell’asset valutato. Vanno indicate le ipotesi gestionali sottostanti le proiezioni, i tassi di attualizzazione adottati (con la determinazione del WACC ove pertinente), il tasso di crescita terminale e le eventuali rettifiche applicate al valore risultante. Ogni perizia deve inoltre esporre i limiti della valutazione e le informazioni non disponibili o non verificabili, con un’analisi dei rischi principali che possono impattare sul valore finale. La trasparenza rispetto a eventuali premi per il controllo o sconti per la minoranza e per l’illiquidità è cruciale per consentire una corretta interpretazione fiscale e negoziale del valore periziato.

Dal punto di vista fiscale e procedurale, la perizia assume rilievo perché consente di determinare il nuovo valore fiscalmente riconosciuto, con effetto sulle plusvalenze ai sensi dell’articolo 67 del TUIR: la plusvalenza imponibile in sede di cessione sarà calcolata sulla differenza tra il corrispettivo di vendita e il valore rivalutato. L’opzione per la rivalutazione comporta il versamento di un’imposta sostitutiva, nella misura ordinaria del 18% sul valore periziato, con la possibilità di effettuare il versamento in un’unica soluzione o di rateizzare in tre quote annuali. È fondamentale rispettare i termini e le modalità di presentazione previsti: la norma consente la presentazione entro il 30 novembre dell’anno di rivalutazione, con alcune flessibilità in caso di cessione intervenuta nel corso dell’anno, purché l’imposta non sia versata per tramite dell’intermediario. L’indicazione della rivalutazione trova posto nella dichiarazione dei redditi del contribuente, tipicamente nel quadro RT del modello Redditi o mediante annotazioni specifiche nel frontespizio del modello 730 ove applicabile.

La valutazione della convenienza dell’operazione richiede un’analisi comparativa tra il carico fiscale alternativo derivante dall’applicazione dell’imposta sostitutiva e la tassazione ordinaria sulle plusvalenze, considerando aliquote e tempistiche. In generale tale operazione risulta conveniente nei casi in cui la plusvalenza attesa in caso di vendita ecceda significativamente il valore periziato: in alcune analisi pratiche la soglia indicativa di convenienza si colloca quando la plusvalenza potenziale supera il 70% del prezzo di vendita, dato che si confrontano l’aliquota sostitutiva del 18% con l’aliquota ordinaria del 26% sulle plusvalenze. Per le partecipazioni quotate la disciplina prevede modalità semplificate: il valore di riferimento può essere rappresentato dalla media dei prezzi di mercato del mese di dicembre dell’anno precedente, evitando la perizia per le quote quotate e limitando l’onere documentale.

Sul piano economico-contabile gli oneri connessi alla perizia assumono trattamenti distinti a seconda che siano sostenuti dalla società o dai soci: se la perizia è commissionata e pagata dalla società, il costo è deducibile dal reddito d’impresa ripartendolo in cinque quote costanti (l’esercizio corrente più i quattro successivi); se, invece, i costi sono a carico dei soci, essi aumentano il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella stessa proporzione. È importante che la perizia non contenga incrementi di valore derivanti da oneri estranei al patrimonio valutato, salvo il costo della perizia stesso se rilevato in capo ai soci secondo la disciplina applicabile.

Infine, nella pratica redazionale, la perizia deve includere sezioni chiare e formalmente strutturate che riportino l’incarico, i dati identificativi delle parti, la qualificazione e l’iscrizione professionale del perito, la documentazione esaminata, i riferimenti normativi e i principi di valutazione adottati, la metodologia applicata con le relative proiezioni, l’analisi economico-finanziaria di riferimento, le valutazioni per i diversi metodi applicati, la sintesi dei risultati e la giustificazione del valore adottato, la data di stima, le dichiarazioni del perito relative a indipendenza e conflitti di interesse, le condizioni di utilizzo del documento e l’elenco degli allegati. La corretta compilazione e conservazione della perizia e delle relative ricevute d’imposta è essenziale per poter documentare la scelta in sede di controllo fiscale e per garantire l’efficacia dell’operazione di rivalutazione nel tempo.

Fac simile perizia di stima rivalutazione partecipazioni Word

Il fac simile perizia di stima rivalutazione partecipazioni in formato Word è predisposto per agevolare la redazione del documento da parte del professionista incaricato o del contribuente che intende predisporre la documentazione necessaria alla rivalutazione fiscale. Il modello contiene le sezioni standard richieste dalla prassi professionale e dalla normativa di riferimento, già predisposte per essere compilate con i dati relativi all’incarico, alla società partecipata, alla metodologia di valutazione adottata, alle ipotesi e alle rettifiche effettuate, nonché con gli spazi per le firme, le dichiarazioni e l’elenco degli allegati.

Luca Sanna è un autore specializzato in questioni di diritti dei consumatori, che lavora presso un'associazione dei consumatori. Con il suo blog, mette a disposizione dei suoi lettori moduli utili, insieme a informazioni dettagliate sulla loro compilazione.