In questa pagina si trova un modello recesso contratto generico Word editabile.
Nella guida si trovano anche le istruzioni utili per usare il modulo nel modo giusto.
Come Compilare il Modello Recesso Contratto Generico
Il concetto di diritto di recesso non è esplicitamente delineato in un’unica normativa nel codice civile o in specifiche leggi complementari, ma può essere dedotto dalla dottrina, esaminando caso per caso l’ambito in cui si manifesta.
Tuttavia, si tratta sempre di un’espressione unilaterale dell’intenzione di annullare gli effetti di un contratto e può essere applicato a diverse situazioni, come la locazione, i rapporti di lavoro, gli acquisti e altro ancora.
In base al contesto di riferimento, si possono trovare norme specifiche, come nel caso del recesso previsto nel codice del consumo, in cui il consumatore ha la possibilità di cambiare idea e restituire i prodotti acquistati entro 14 giorni, annullando di fatto l’obbligo contrattuale.
In pratica, si tratta di un’eccezione al principio stabilito dall’art. 1372 del codice civile, che afferma che il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per consenso reciproco o per cause ammesse dalla legge.
Secondo la legge, non è possibile impegnarsi in un vincolo contrattuale che le parti non possono sciogliere unilateralmente. Pertanto, anche in caso di rapporti indefiniti come il contratto di lavoro a tempo indeterminato, è possibile liberarsi rispettando alcune condizioni stabilite dalle norme giuridiche.
Tuttavia, è importante sottolineare che il diritto di recesso non ha effetto retroattivo e produce effetti solo dal momento in cui viene manifestata tale volontà.
Per esempio, se un conduttore decide di porre fine a un contratto di locazione, può farlo rispettando il periodo di preavviso previsto dalla legge, ma i canoni già pagati non devono essere restituiti. In termini tecnici, si dice che il diritto viene esercitato “ex nunc”.
La legge, da un lato, permette a un soggetto di liberarsi da un obbligo preciso, ma dall’altro impone dei limiti per evitare che tale possibilità possa essere abusata, prevedendo termini di preavviso da rispettare.
La Cassazione, con l’ordinanza 9271 del 2017, ha chiarito che il recesso è considerato valido anche se i termini di preavviso non vengono rispettati, ma la parte responsabile deve risarcire la controparte.
Di solito, l’intenzione di interrompere un rapporto contrattuale deve essere comunicata tramite raccomandata alla controparte. Tuttavia, le circostanze o gli accordi specifici possono prevedere altre modalità.
Le parti possono concordare, mediante clausola espressa, la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto, come nel caso del cosiddetto recesso “volontario” o “convenzionale”. Esistono poi diverse situazioni di recesso “legale”, in cui la legge prevede espressamente la possibilità di recedere per una serie di contratti specifici (ad esempio, somministrazione a tempo indeterminato, affitto, appalto, trasporto, mandato, commissione, spedizione, deposito, comodato, d’opera, ecc.).
Molti casi di recesso legale non sono discrezionali, poiché si attivano automaticamente al verificarsi di determinate situazioni oggettive o soggettive.
Per quanto riguarda la forma dell’atto, l’art. 1373 c.c. non richiede alcuna formula particolare. Tuttavia, poiché si tratta di una facoltà concessa a uno o entrambi i contraenti che deroga al principio generale secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti, la volontà di recedere “deve essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto”, come evidenziato dalla sentenza n. 8776/1987 della Cassazione.
Il diritto di recesso, considerata la sua natura eccezionale rispetto al principio generale dell’irrevocabilità degli impegni negoziali, secondo la giurisprudenza, “non può essere svincolato da un termine preciso o, quanto meno, sicuramente determinabile, in assenza del quale l’efficacia del contratto resterebbe indefinitamente subordinata all’arbitrio della parte titolare di tale diritto, con conseguente irrealizzabilità delle finalità perseguite con il contratto stesso”.
Lo stesso art. 1373 c.c. stabilisce due regole temporali per il recesso unilaterale, a seconda che il contratto dal quale recedere sia ad esecuzione immediata o differita oppure ad esecuzione continuata o periodica: nella prima ipotesi, il comma 1° prevede che la facoltà di recesso possa essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un inizio di esecuzione; nella seconda ipotesi, che possa essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Per quanto riguarda i contratti a distanza, il nostro ordinamento prevede un diritto di recesso specifico per questi casi. In virtù del d.lgs. n. 206/2005, infatti, il recesso è possibile entro 14 giorni dalla data in cui il contratto è stato concluso (se riguarda una prestazione di servizi) o dal giorno in cui è stata ricevuta la merce (se riguarda una compravendita). Se il venditore non ha informato il consumatore/acquirente della possibilità di esercitare tale recesso, il termine a disposizione di quest’ultimo per “liberarsi” dal contratto è di dodici mesi e quattordici giorni.
Il diritto di recedere entro 14 giorni si applica anche ai contratti conclusi a distanza per l’acquisto di servizi di natura bancaria o creditizia, di assicurazione, di pagamento, di previdenza individuale, di investimento. Il termine decorre dalla data in cui il contratto è stato concluso o da quella successiva in cui il consumatore ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni complete.
Fac simile Recesso Contratto Generico Word da Scaricare
Di seguito proponiamo il modello recesso contratto generico Word da scaricare sul computer.
Una volta terminato il download, è possibile compilare il modulo aggiungendo i dati che servono. Il modulo editato può poi essere convertito in PDF o stampato.
Luca Sanna è un autore specializzato in questioni di diritti dei consumatori, che lavora presso un'associazione dei consumatori. Con il suo blog, mette a disposizione dei suoi lettori moduli utili, insieme a informazioni dettagliate sulla loro compilazione.