Il contratto di cessione dei diritti di immagine è un accordo scritto con cui una persona autorizza un soggetto terzo a utilizzare la propria immagine per scopi determinati, trasferendo al cessionario i diritti di sfruttamento economico previsti dal contratto in cambio di un corrispettivo; serve a disciplinare in modo chiaro limiti, durata, territori, modalità di utilizzo e compensi, proteggendo al contempo diritti della persona ritratta come l’onore, la reputazione e la riservatezza.
Come scrivere contratto cessione diritti di immagine
Redigere un contratto di cessione dei diritti di immagine richiede attenzione sia alla precisione delle clausole tecniche che alla tutela dei diritti fondamentali della persona ritratta. In primo luogo occorre definire con chiarezza l’oggetto del contratto: non è sufficiente indicare genericamente “immagini” ma è preferibile descrivere le fotografie, i filmati o le registrazioni coinvolte, indicandone se possibile titolo, data, luogo di ripresa, numero di scatti o riferimenti univoci agli asset digitali. La specificazione dell’oggetto consente di evitare interpretazioni estensive che potrebbero portare a usi non concordati e costituisce la base per determinare l’entità del diritto ceduto. È importante distinguere se si tratta di una cessione totale dei diritti patrimoniali o di una licenza d’uso; la prima comporta un trasferimento radicale della titolarità dei diritti patrimoniali, con il cessionario che acquisisce la facoltà di sfruttamento senza limiti temporali o territoriali se così concordato, mentre la licenza si caratterizza per limiti di tempo, territorio e scopo, lasciando all’autore o al titolare residui diritti di sfruttamento. La scelta tra cessione e licenza deve essere espressa in modo inequivocabile e deve rispondere alle esigenze effettive delle parti e alla natura dell’utilizzo previsto.
La durata e i limiti della cessione costituiscono elementi essenziali: il contratto dovrebbe indicare la durata esatta o prevedere modalità di rinnovo e termine, nonché il territorio in cui il cessionario potrà utilizzare le immagini. Una cessione generica senza limiti può essere considerata eccessiva e suscettibile di annullamento se viola diritti fondamentali o disposizioni imperative. La finalità d’uso deve essere descritta con precisione, specificando se l’impiego è destinato a campagne pubblicitarie, materiale istituzionale, editoriale, promozionale, archiviazione o altre forme di comunicazione. L’esclusività o la non esclusività dell’uso deve essere esplicitata: in caso di esclusiva è utile indicare se questa riguarda solo determinati canali o se è totale, e stabilire eventuali compensi aggiuntivi per il carattere esclusivo.
Il corrispettivo economico e le modalità di pagamento sono nodi pratici di grande rilievo. Il contratto dovrebbe specificare l’importo pattuito, se è una somma unica o flussi ricorrenti, e precisare i termini e le condizioni di pagamento, inclusi eventuali acconti, saldo al ricevimento del materiale e modalità di emissione della fattura. Le parti possono inoltre qualificare il corrispettivo come comprensivo di ogni diritto o riservare somme aggiuntive per usi ulteriori non contemplati originariamente. È altresì opportuno inserire clausole che disciplinino gli oneri fiscali e la responsabilità in ordine al versamento delle imposte o contributi eventualmente dovuti.
Le garanzie fornite dal cedente rappresentano una tutela fondamentale per il cessionario. Il cedente deve dichiarare di essere titolare dei diritti sull’immagine, di avere il potere di cederli e di non aver già concesso diritti incompatibili con quelli oggetto del contratto. È altresì opportuno prevedere un impegno di manleva a carico del cedente nel caso in cui emergano pretese di terzi, con l’indicazione delle modalità con le quali gestire eventuali controversie e delle spese che saranno a carico della parte inadempiente. Le garanzie possono inoltre affrontare la presenza di soggetti terzi nella ripresa, diritti di proprietà intellettuale su elementi presenti nell’immagine e autorizzazioni per l’uso di marchi o opere di terzi eventualmente visibili.
I diritti morali, pur non essendo trasferibili, devono essere considerati nella stesura del contratto. Il cedente deve essere informato che i diritti morali, come il diritto alla paternità dell’opera e il diritto all’integrità, sono tutelati e che ogni clausola contraria può risultare nulla. Tuttavia il contratto può prevedere una rinuncia limitata alla possibilità di opporsi a interventi di carattere tecnico o ritocchi nei limiti necessari all’utilizzo concordato, fermo restando il rispetto della reputazione e del decoro della persona ritratta. È buona prassi indicare come dovrà essere gestita l’attribuzione dell’autore o del fotografo, qualora questo sia rilevante, stabilendo il formato e la posizione del credit quando previsto a corredo delle immagini.
Il trattamento dei dati personali collegato alla gestione e all’utilizzo delle immagini richiede l’osservanza delle norme sulla protezione dei dati personali. Il contratto deve recare indicazioni sulle finalità del trattamento, sulla base giuridica che legittima il trattamento, sui soggetti responsabili o incaricati, nonché sulle misure di sicurezza adottate per la conservazione e l’accesso agli archivi contenenti le immagini. In presenza di minori è indispensabile l’autorizzazione del rappresentante legale, con chiara indicazione dell’identità del tutore e della sua dichiarazione di consenso alla cessione per conto del minore. Le parti dovrebbero altresì concordare regole per la conservazione del materiale, per la sua eventuale cancellazione su richiesta e per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati ai sensi del GDPR.
Le clausole finali includono aspetti procedurali come la risoluzione, il recesso in caso di inadempimento, le penali e la scelta del foro competente. Conviene prevedere modalità di intimazione per l’adempimento e termini per la risoluzione, oltre a regole su eventuali patti risolutivi espressi. La legge applicabile e il foro competente vanno indicati chiaramente, pur valutando la possibilità di mediazione o arbitrato come strumenti di composizione preventiva delle controversie. Infine, la forma scritta è fondamentale per la prova del trasferimento dei diritti: un contratto redatto in forma scritta e firmato dalle parti è il mezzo più efficace per evitare contestazioni sull’entità e i limiti della cessione.
Per ogni contratto di cessione dei diritti di immagine è consigliabile una verifica preventiva delle clausole da parte di un professionista legale, in modo da personalizzare le disposizioni rispetto alla specificità dell’utilizzo previsto e per assicurare la conformità alle norme imperativi e alla disciplina sulla privacy e sulla tutela della persona. La consulenza permette inoltre di bilanciare le esigenze economiche del cessionario con la tutela della dignità e dei diritti morali del soggetto ritratto, evitando clausole generiche che potrebbero diventare fonte di contenzioso.
Fac simile contratto cessione diritti di immagine Word
Di seguito è disponibile un fac simile in formato Word del contratto di cessione dei diritti di immagine pensato per agevolare la redazione e l’adattamento alle esigenze specifiche delle parti. Il modello contiene le principali clausole relative a oggetto, durata, territori, corrispettivo, garanzie, trattamento dati e modalità di risoluzione e può essere personalizzato inserendo le informazioni richieste nelle apposite sezioni del documento.
Luca Sanna è un autore specializzato in questioni di diritti dei consumatori, che lavora presso un'associazione dei consumatori. Con il suo blog, mette a disposizione dei suoi lettori moduli utili, insieme a informazioni dettagliate sulla loro compilazione.
